Quando i debiti superano stabilmente la capacità di pagarli, l'ordinamento italiano offre procedure specifiche per i soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie: consumatori, professionisti, piccole imprese, start-up innovative, imprenditori agricoli. Sono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, oggi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha sostituito la precedente legge 3/2012.
Chi può accedere
Il presupposto è lo stato di sovraindebitamento: uno squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, con l'impossibilità di adempiere regolarmente. Il debitore non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o per più di due volte) e non deve aver causato la situazione con dolo o colpa grave.
Le procedure principali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Riservata alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività professionale. Il debitore propone un piano di pagamento, anche parziale e dilazionato, in base alle proprie capacità. Il piano è valutato e omologato dal giudice senza necessità del voto dei creditori. Può prevedere anche la sospensione delle procedure esecutive in corso.
Concordato minore
Destinato a professionisti, imprese minori e altri soggetti non consumatori. Il debitore propone ai creditori un accordo che consenta la continuazione dell'attività o la liquidazione del patrimonio; è necessaria l'approvazione della maggioranza dei crediti.
Liquidazione controllata
Il patrimonio del debitore viene liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale e il ricavato distribuito ai creditori. Al termine, il debitore persona fisica può ottenere l'esdebitazione.
Esdebitazione del debitore incapiente
La novità più significativa: la persona fisica che non ha alcun patrimonio né reddito da destinare ai creditori può ottenere, una sola volta, la cancellazione dei debiti, con l'obbligo di pagare i creditori se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti.
Il ruolo dell'OCC
Tutte le procedure passano da un Organismo di composizione della crisi (OCC), che nomina un gestore incaricato di verificare la situazione, redigere la relazione per il giudice e assistere il debitore. La qualità della preparazione — documentazione completa, ricostruzione onesta delle cause, piano sostenibile — incide in modo determinante sull'esito.
La procedura giusta dipende dalla situazione reale: prima si analizza, poi si sceglie.
Prima della procedura
Non sempre serve una procedura concorsuale. Spesso un'analisi complessiva della posizione consente di negoziare accordi diretti con i creditori — saldo e stralcio, piani di rientro — più rapidi e meno onerosi. La consulenza serve a valutare entrambe le strade con dati alla mano e, se necessario, a indirizzare verso l'OCC competente e i professionisti abilitati.



