La prescrizione è l'estinzione del diritto per il mancato esercizio entro il termine previsto dalla legge. Per chi ha un credito, conoscere i termini — e sapere come interromperli — è la prima forma di tutela.
Il termine ordinario: dieci anni
In assenza di disposizioni diverse, i diritti si prescrivono in dieci anni (art. 2946 del codice civile). È il termine che si applica, ad esempio, ai crediti derivanti da contratti di fornitura e prestazione di servizi tra imprese, ai prestiti tra privati e ai crediti da inadempimento contrattuale.
I termini brevi più frequenti
| Credito | Termine |
|---|---|
| Canoni di locazione, interessi e in generale prestazioni periodiche annuali o inferiori | 5 anni (art. 2948 c.c.) |
| Risarcimento del danno da fatto illecito | 5 anni (art. 2947 c.c.) |
| Compensi di professionisti (avvocati, commercialisti, ecc.) | 3 anni (art. 2956 c.c.) |
| Azione cambiaria contro l'emittente / accettante | 3 anni dalla scadenza |
| Azione del portatore dell'assegno contro il traente | 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione |
| Prestazioni di albergatori, commercianti al minuto per beni venduti a privati (prescrizioni presuntive) | 6 mesi – 1 anno (artt. 2954-2955 c.c.) |
Le prescrizioni presuntive meritano una nota: non estinguono il credito, ma presumono che sia stato pagato; il creditore può superarle solo con particolari mezzi di prova. Per questo, in certi settori, formalizzare per tempo la richiesta è ancora più importante.
Come si interrompe la prescrizione
La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 c.c.): in pratica una lettera di costituzione in mora, inviata con mezzo che ne provi la ricezione — raccomandata A/R o PEC. Si interrompe inoltre con la notifica di un atto giudiziale e con il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 2944 c.c.), anche implicito, come un pagamento parziale o una richiesta di dilazione.
Dall'interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di pari durata. Un sollecito formale ogni pochi anni, quindi, mantiene «vivo» il credito indefinitamente; un sollecito telefonico o una semplice email senza prova di ricezione, invece, non bastano.
La prescrizione non si rileva d'ufficio: se il debitore non la eccepisce, il credito può ancora essere fatto valere. Ma non conviene contare sulla sua distrazione.
Cosa fare in pratica
- Censire i crediti aperti con la data di scadenza e il termine applicabile.
- Inviare costituzioni in mora tracciate prima della scadenza del termine.
- Conservare le prove dell'invio e della ricezione.
- In caso di dubbio sul termine, chiedere una verifica prima di qualsiasi iniziativa.



