Chi lavora con altre imprese o con la pubblica amministrazione ha a disposizione una tutela specifica contro i ritardi di pagamento: il decreto legislativo 231/2002, che ha attuato la direttiva europea sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Molti creditori non la usano perché non la conoscono.
A chi si applica
A tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, cioè un contratto tra imprese (o tra imprese e pubbliche amministrazioni) che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi. Sono esclusi i rapporti con i consumatori.
Decorrenza automatica
Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora. Se il contratto non prevede un termine, il termine legale è di 30 giorni dal ricevimento della fattura (o della merce/prestazione, se successiva). Le parti possono pattuire termini più lunghi, ma di norma non oltre 60 giorni, salvo accordo espresso e non gravemente iniquo per il creditore.
Il tasso
Il tasso legale di mora è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali, aggiornato semestralmente con comunicato del Ministero dell'Economia. È un tasso sensibilmente superiore a quello legale ordinario: su ritardi lunghi, la differenza è rilevante.
L'indennizzo forfettario
Oltre agli interessi, il creditore ha diritto senza necessità di sollecito a un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero, oltre al rimborso dei costi ulteriori ragionevolmente sostenuti (art. 6). Anche questo importo va richiesto: raramente il debitore lo paga spontaneamente.
Le clausole da controllare
- Clausole che escludono gli interessi di mora o li fissano a livelli irrisori: possono essere dichiarate nulle perché gravemente inique.
- Termini di pagamento eccessivamente lunghi imposti dalla parte più forte.
- Procedure di verifica della conformità della merce usate per posticipare artificiosamente la scadenza.
Un contratto ben scritto e una procedura di sollecito coerente permettono di far valere davvero questi diritti. Altrimenti restano sulla carta.
Nella gestione dei crediti aziendali includo sempre il calcolo degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 e dell'indennizzo nella diffida: oltre a essere un diritto, è un segnale chiaro al debitore che la posizione è gestita con competenza.



